Art. 4.
(Valutazione dei risultati).

      1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai progetti e dagli interventi di cui all'articolo 3, è istituita presso il Ministero della solidarietà sociale, secondo modalità definite da apposito regolamento adottato dallo stesso Ministro entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica di controllo.
      2. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al

 

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Ministro della solidarietà sociale sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi previsti dall'articolo 3, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle eventuali misure migliorative da adottare. Il contenuto della relazione è reso pubblico anche a livello locale mediante l'utilizzo di strumenti pubblici di comunicazione audiovisivi e informatici nonché mediante la diffusione sulla stampa quotidiana e periodica.