1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai progetti e dagli interventi di cui all'articolo 3, è istituita presso il Ministero della solidarietà sociale, secondo modalità definite da apposito regolamento adottato dallo stesso Ministro entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica di controllo.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al